Via Ippolito Nievo 62, Roma

Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE

SALVATORE MERGÉ

Art. 1
Denominazione e Sede legale

Nello spirito della Costituzione Italiana e nel rispetto degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale denominata “Salvatore Mergé”, con sede in Roma. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva e culturale cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2
Scopo-Oggetto

L’associazione non ha scopo di lucro e opera a fini sportivi, culturali e ricreativi per l’esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi e dei suoi associati. L’associazione ha lo scopo di diffondere e promuovere l’Aikido come strumento educativo e di crescita degli individui e delle comunità territoriali, riconoscendo il valore sociale e culturale delle pratiche corporee e spirituali di cui è portatore, ai fini della formazione armonica delle persone, del mantenimento del benessere psico-fisico e dello sviluppo delle relazioni.
L’associazione si propone di diffondere e promuovere insieme all’Aikido, la cultura orientale in genere e la cultura tradizionale giapponese in particolare, la cultura del benessere e dello sport in generale e le discipline legate alla meditazione e alla ricerca spirituale in particolare. A tale scopo può servirsi di lezioni teoriche e pratiche, attività editoriale e pubblicazioni, traduzioni, proiezioni, lezioni e corsi teorici e pratici di arti tradizionali, manifestazioni, seminari, ritiri e ogni altra attività in tal senso, anche gestendo sale, strutture e impianti propri e di terzi per perseguire i suoi scopi istituzionali.
L’associazione può svolgere attività di consulenza e collaborazione con palestre e centri sportivi, enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che sviluppano iniziative a sostegno della promozione sportiva e culturale; organizzare e partecipare ad attività tese a divulgare i temi inerenti le sue attività istituzionali, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali; proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati in ragione dei suoi scopi istituzionali.

Art. 3
Soci

Possono essere soci tutti coloro che lo desiderano e condividano gli scopi istituzionali dell’Associazione, avendone visionato e accettato lo Statuto, attenendosi ad esso e alle deliberazioni degli Organi Sociali. Ogni aspirante socio dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla, iscrivendo il socio nel libro dei soci, o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali. In caso la domanda fosse respinta, l’aspirante socio può ricorrere alla prima assemblea dei Soci. Il numero dei soci è illimitato.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell’Associazione. I soci maggiorenni possono partecipare all’Assemblea dei Soci e con il principio del voto singolo avranno diritto di voto per ogni delibera, purché in regola con le quote associative. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, sussistendo per loro i requisiti di eleggibilità. Possono essere soci anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. É esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione e la qualifica di socio è di durata annuale rinnovabile di anno in anno. Ai soci e alle cariche sociali non è riconosciuto alcun emolumento in quanto tali, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari. I soci fondatori sono coloro i quali hanno costituito l’Associazione. I soci ordinari sono tutti coloro la cui domanda di accettazione nell’Associazione è stata accolta dal Consiglio Direttivo e siano in regola con le quote associative. Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali in uguale misura.

I soci sono tenuti al pagamento della tessera di iscrizione sociale e al pagamento della quota sociale annuale.

La quota sociale annuale può eventualmente essere divisa in quote mensili. ll Consiglio Direttivo può, con discussione e ratifica della decisione da parte dell’Assemblea dei Soci entro 30 giorni, proporre o stabilire il versamento di altre periodicità motivate in relazione all’attività e alle esigenze dell’Associazione o di quote straordinarie per eventuali integrazioni delle casse sociali. Le quote sociali non sono trasmissibili e non potranno essere rimborsate né rivalutate in nessun caso.

Possono decadere dalla qualità di socio coloro i quali commettono atti in violazione delle norme di legge o del presente Statuto, o che si rendessero morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo per due mesi consecutivi o che in qualunque modo arrechino danno morale e materiale all’Associazione o alle sue attività. La sospensione, l’espulsione e la radiazione sono decise dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti e contraddittorio. I soci sospesi, espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci. I soci sospesi o radiati per morosità potranno essere riammessi a fronte di domanda pagando una nuova quota d’iscrizione e integrando le quote sociali. La riammissione sarà decisa dal Consiglio Direttivo e ratificata con deliberazione favorevole alla prima assemblea dei soci.

Art.4
Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica e culturale l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art.5
Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. É convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso d’impedimento dal Vicepresidente se nominato o in sua assenza da un presidente nominato dall’assemblea stessa.

L’assemblea ordinaria è indetta entro il 30 aprile ed è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti i due terzi dei soci. In seconda convocazione entrambe le assemblee sono costituite, qualsiasi sia il numero dei soci presenti, potendo convocarsi anche dopo mezz’ora dalla prima convocazione.

Sulle delibere all’OdG la maggioranza è assoluta dei presenti, in assemblea straordinaria per le modifiche allo Statuto, scioglimento e liquidazione la votazione valida è a maggioranza dei tre quinti dei presenti.

L’Assemblea delibera su l’approvazione delle linee generali del programma di attività per l’anno sociale e ne verifica l’attuazione da parte del Consiglio Direttivo; elegge il Consiglio Direttivo e procede alla nomina delle cariche sociali; approva il rendiconto economico preventivo e consuntivo.

Art. 6
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, è composto di un numero variabile da tre a sette membri, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Elegge al suo interno Presidente, Vicepresidente e Segretario, fissa le mansioni e le responsabilità dei suoi membri e si riunisce su convocazione del Presidente e straordinariamente ogni qualvolta lo richiedano almeno due consiglieri e in ogni caso almeno una volta l’anno. Le sue adunanze sono valide se è presente la metà più uno dei consiglieri e le delibere se assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni o cessazione di uno dei suoi membri, si provvede alla sostituzione ricorrendo al primo dei non eletti nominato dal Consiglio con ratifica nella prima Assemblea. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza del Consiglio comportano la decadenza dell’intero collegio. Il Consiglio può cooptare membri fino a un terzo dei suo componenti e le cariche sono totalmente gratuite potendo essere rimborsate solo le spese nell’espletamento delle funzioni.

I compiti del Consiglio Direttivo sono l’esecuzione delle delibere e la redazione dei programmi per l’attuazione delle attività sociali sulla base delle linee fissate dall’Assemblea dei Soci; approvare gli atti e i contratti riguardanti l’attività sociale e compilare i progetti per l’impiego degli eventuali residui di bilancio da sottoporre all’Assemblea; formulare l’eventuale regolamento interno e deliberare circa sospensione, radiazione ed espulsione dei soci, da ratificarsi in Assemblea; redigere i preventivi e i rendiconti economici da presentare in occasione delle Assemblee dei Soci.

Art. 7
Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione e come tale presiede l’Assemblea dei Soci. E’ eletto con maggioranza dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei rapporti esterni e in giudizio, personalmente o per mezzo di suoi delegati. La seduta del Consiglio per la nomina del Presidente non deve svolgersi oltre i 15 gg dall’Assemblea dei Soci che ha nominato il Consiglio ed è presieduta dal consigliere più anziano. Nella stessa seduta può essere eletto un Vicepresidente e un Segretario che insieme al Presidente formano la Presidenza dell’Associazione.
Il Presidente, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, o ricevendo le eventuali richieste in tal senso da parte dei soci, determina l’Ordine del Giorno del Consiglio Direttivo de dell’Assemblea dei Soci, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali e svolge la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione, assume nei casi di urgenza e impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’istituto, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro il termine di 15 giorni.

Art.8
Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili acquisiti o conferiti a qualsiasi titolo, dalle quote sociali, da eventuali contributi, erogazioni e lasciti diversi di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dello Stato o dell’Unione Europea, anche privi di specifico vincolo di destinazione, da rette o da proventi straordinari derivanti dai servizi prestati dall’Associazione, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, o ancora anche attraverso lo svolgimento di attività promozionale finalizzata al proprio finanziamento quali feste o sottoscrizioni anche a premi, eventualmente integrando tali proventi nel fondo di riserva. I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati.
Gli eventuali utili, residui di bilancio, avanzi di gestione, beni e proventi a qualsiasi titolo acquisiti dall’Associazione, saranno destinati al fondo di riserva o messi a disposizione per l’impiego negli scopi istituzionali ed eventualmente per iniziative di carattere assistenziale, culturale o sportivo, o per nuovi impianti o per gli ammodernamenti delle attrezzature, o ancora per l’adeguamento o le ristrutturazioni dei locali necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione.
In nessun caso sono ammesse distribuzioni ai soci anche indirette degli utili, degli avanzi di gestione, del fondo di riserva o delle attività patrimoniali.

Art. 9
Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo sia consuntivo, o rendiconto economico finanziario, relativo all’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, da sottoporre all’approvazione assembleare entro il 31 marzo. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione. In occasione della convocazione dell’Assemblea che ha all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo, copia del bilancio stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico -finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 10
Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l’approvazione da parte della maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23/12/1996, n.662, con la maggioranza prevista dall’art. 5, sulla designazione dell’eventuale avanzo di gestione e del patrimonio residuo, dedotte le passività, preferendo gli scopi stabiliti al presente Statuto e destinandoli ad Associazioni con scopi analoghi o di pubblica utilità.

Art. 11
Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto l’Assemblea dei Soci sovrana decide a maggioranza assoluta dei partecipanti nel rispetto delle norme del Codice Civile, delle leggi e della giurisprudenza in materia.